Il Regolamento del Senato

Capo IX

Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Articolo 70 (1)

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

(1) «Non esistono impedimenti regolamentari a che, per un periodo di tempo limitato, la sperimentazione di nuove tecniche di resocontazione stenografica, con il ricorso a personale estraneo al Senato, possa venire promossa nelle Aule delle Commissioni parlamentari - eccezion fatta per le sedute delle Commissioni d'inchiesta e per quelle per cui, a giudizio dei Presidenti di Commissione, la sperimentazione apparisse inopportuna - nonché - limitatamente alle sedute del sindacato ispettivo - nell'Aula dell'Assemblea. La sperimentazione potrà ampliare l'ambito consueto della resocontazione stenografica. La Giunta raccomanda grande prudenza nella devoluzione a imprese private di attività tradizionalmente svolte dal personale parlamentare». (Parere della Giunta per il regolamento del 29 luglio 1999).

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